ACCESSO CIVICO
Norme di riferimento: art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati: Dirigente scolastico
- recapito telefonico: 0317830820
- PEO coic846001@istruzione.it
- PEC coic846001@pec.istruzione.it
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Dirigente dell’ambito territoriale di Como
- PEO: usp.co@istruzione.it
MODULO PER ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
Informazioni su Accesso civico semplice
L’accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.
La richiesta può essere inviata tramite:
→ posta ordinaria all’indirizzo dell’Istituto
→ posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’Istituto
Il Procedimento
Il responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta giorni comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Moduli compilabili:
istanza_accesso_civico_a_potere_sostitutivo
istanza_accesso_civico_generalizzato_a_potere_sostitutivo
istanza_accesso_civico_generalizzato_compilabile
RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il diritto di accesso formale ai documenti amministrativi è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata per diritto soggettivo o interesse legittimo, e al pagamento (eventuale) dei diritti di ricerca e riproduzione.
Moduli compilabili: